L’istituto della “tumulazione privilegiata” trova, attualmente, fonte normativa nell’art. 341 TULLSS – R.D. n.1265/1934 – ed ha mantenuto, per la sua rarissima applicazione, un’essenza misteriosa, di spiccata eccezionalità, in quanto il suo stesso nomen juris introduce ad un privilegio per il post mortem (ossia ad uno status di cui altri, al pari, non possano legittimamente godere, pure in un assetto sociale di carattere democratico) in senso tecnico-giuridico, che forse sarebbe anche ora di rinverdire o attualizzare, senza, però, trasformarlo in uno sguaiato fenomeno di massa, magari per eccentrici milionari in cerca di emozioni forti, anche da morti.

Da una piccola indagine tematica, condotta sul web, diversi Comuni, soprattutto di grandi dimensioni, paiono aderire a quest’interpretazione, almeno sulle loro pagine istituzionali, per quanto riguarda la modulistica. Al di là del giudizio di merito sulla biografia dell’estinto, in cui non m’addentro, e sull’osservanza delle prescrizioni tecniche o igienico-sanitarie seguite nella realizzazione del sepolcro, aspetti entrambi rimessi all’accorto esame delle Autorità preposte a pronunciarsi; Si vera sunt ea quae complexa es, ossia se ragioniamo eminentemente sul punto di diritto, in tema di legittimazione a rilasciare la prefata autorizzazione (vero nodo da sciogliere!) dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000, da una breve ricerca risulta che alcuni Comuni, investiti, ormai, di tale incombenza, attraverso sub-delega regionale, ex art. 3 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000, come, per altro, accade anche in Toscana, ad esempio, con l’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 16, da cui logicamente discende la D.G.R. Toscana 22 aprile 2002, n. 395, identifichino tale spettanza negli organi di governo a rilevanza politica (sindaco?).
Altri, invece, designano di tale titolarità il semplice dirigente di settore, come per quasi tutte le autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria, laddove il Sindaco non sia chiamato ad agire in veste di Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale (vedasi, ad es., l’art. 10 D.P.R. 285/90).
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